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D.P.R. 21/04/1993 n. 24612. Per l'esame di eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio del benestare tecnico, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà richiedere la pertinente documentazione agli enti di cui all'ottavo comma. Art. 6. Attestato di conformita' 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7. 2. L'attestato presuppone: a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche; b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica. 3. I prodotti di cui al secondo comma, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità . Art. 7. Tipologie dell'attestato di conformita' 1. A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità , l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie: A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base alla effettuazione delle seguenti procedure: (compiti del fabbricante): 1) controllo della produzione in fabbrica; 2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produt tore secondo uno specifico programma di controllo; (compiti dell'or ganismo riconosciuto): 3) prove iniziali del prodotto; 4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione; 5) sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica; 6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere. B) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla effettuazione delle seguenti procedure alternative: Procedura n. 1 a) (compiti del fabbricante): 1) prove del tipo iniziale del prodotto; 2) controllo della produzione in fabbrica; 3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo un specifico programma di controllo; b) (compiti dell'organismo riconosciuto): 1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a: -ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione; -eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica. Procedura n. 2. 1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio rico nosciuto; 2) controllo di produzione nella fabbrica. 2. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonchè di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente. Art. 8. Organismi interessati dall'attestato di conformita' 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6: a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate; b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici; c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. 2. Le tre funzioni di cui al primo comma, o due di esse, nei casi indicati dell'art. 7, lettera A), e con la lettera B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purchè in possesso dei relativi requisiti. 3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n.1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità). 4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I lavoratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio. 5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente. 6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 05/11/1971 n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce. 7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26/05/1965 n. 595. Art. 9. Organismi riconosciuti 1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art. 8, commi terzo e quarto, gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europea. 2. Gli organismi di cui all'art. 8, primo comma, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione. 3. Agli organismi di cui all'art. 8, primo comma, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità ). 4. Agli organismi di cui all'art. 8, primo comma, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). 5. Agli organismi di cui all'art. 8, primo comma, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A. 6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, primo comma. 7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche. 8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al secondo comma o la commissione di illeciti o irregolarità , promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate. 10. (Comma così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonchè nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 11. Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente. 12. Gli elenchi degli organismi di certificazione, abilitati a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodotti o gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato. Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento. 13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella resi- dua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il secondo comma. 14. L'inosservanza del tredicesimo comma comporta revoca dell'abilitazione. Art. 10 Elementi dell'attestazione di conformita' 1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare: a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato; b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il campo di utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto; e) le condizioni particolari d'uso del prodotto; f) il numero del certificato; g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato; h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato. |
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